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———CORTE DI CASSAZIONE CIVILE –———ORDINANZA 25210 del 24/08/2022—– IN PRESENZA DI LAVORATORI IN NERO E’ PLAUSIBILE IL RICORSO ALL’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

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Dott. Sabato Peluso

La Corte di Cassazione ribadisce che il ricorso ad un accertamento analitico-induttivo è possibile anche quando venga ritenuta attendibile la contabilità, ma emergano comunque degli elementi che possano far presupporre l’esistenza di componenti di reddito non dichiarati.
Nel caso in esame la Corte esamina un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza di annullamento della ripresa a tassazione di redditi non dichiarati, derivanti da un avviso di accertamento di tipo analitico induttivo ex art.39 DPR 600/1973 emesso a carico di un’impresa nei cui confronti era stato redatto un p.v.c. nel quale era stato rilevato, tra l’altro, l’utilizzo di lavoratori in nero.
La presenza di tali elementi aveva provocato il convincimento negli accertatori di una redditività ben diversa da quella dichiarata dall’impresa, giacché l’utilizzo di tali lavoratori faceva presupporre l’esistenza di ulteriori redditi non dichiarati, e quindi aveva portato all’emissione dell’avviso di accertamento secondo la norma citata.
Nel corso del primo grado di giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della società, attenuando la pretesa erariale, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato le risultanze dell’avviso di accertamento, sulla base del fatto di aver ritenuto attendibile la contabilità tenuta dalla società, e quindi valutando non giustificato il ricorso a tale strumento accertativo.

La Corte di Cassazione, nel censurare il ragionamento logico tenuto dalla CTR, ritiene invece che la presenza di lavoratori in nero sia un elemento determinante, in quanto “
tale elemento di fatto è … per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022; Cass.Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010) certamente idoneo in astratto ad assurgere a presunzione grave precisa e concordante ai fini del fondamento della rettifica analitica induttiva del reddito perché rende la contabilità inattendibile, innanzitutto per l’omessa registrazione nelle scritture contabili o altre obbligatorie
”, e quindi assurge ad elemento di per sé sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento accertativo utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria.
Decide quindi per l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e rinvia alla CTR in diversa composizione per la trattazione della questione.

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