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I CREDITI ERARIALI NON POSSONO ESSERE DISCONOSCIUTI SOLO PERCHE’ IL CONTRIBUENTE HA OMESSO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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Dott. Sabato Peluso

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 10290 del 31/03/2022
La Corte di Cassazione ha ribadito che in sede di contenzioso tributario il contribuente può provare l’esistenza di crediti anche se ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, essendo determinante l’analisi della documentazione che il contribuente può far valere in sede giudiziaria.
La Commissione Tributaria della Lombardia aveva confermato il recupero delle imposte dovute da un contribuente ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate per la ripresa Irpef, conseguente al disconoscimento del credito di imposta riportato in un anno d’imposta in mancanza di presentazione della dichiarazione per l’anno precedente – implicitamente escludendo valenza probatoria ai documenti prodotti dal contribuente in ordine alla sussistenza del credito medesimo.
La Corte di Cassazione, fa invece notare come “
la giurisprudenza ponga in evidenza che la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, difronte alle richieste del Fisco, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa dell’erario.” e che “l’emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l’espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all’articolo 53 Cost”.
Tale principio di capacità contributiva fonda quindi il convincimento secondo cui gli errori possano essere corretti e chiariti non solo tramite presentazione delle dichiarazioni integrative, ma “altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria”, e questo perché in tal modo il contribuente ha l’opportunità di far emergere la propria posizione nello stesso modo in cui sarebbe stata nel caso avesse presentato validamente la dichiarazione dei redditi.
Fondandosi quindi il disconoscimento del credito di imposta esclusivamente sul rilievo meramente formale della non utilizzabilità in compensazione con i debiti di imposta successivi stante la omessa dichiarazione, e non già sulla contestazione della inesistenza del credito medesimo, gli Ermellini decidono per la cassazione della sentenza impugnata.

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