LEGGE DI BILANCIO 2022
Dal periodo d’imposta in corso al 1°.01.2022 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), l’Irap non è dovuta
dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lett. b) e c), co. 1, art. 3
del Decreto Irap (Dlgs 446/1997).
Pertanto, sono esclusi da Irap:
• le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 51 del Tuir (imprenditori individuali);
• le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, co. 1 del Tuir.
Tali soggetti sono, quindi, esclusi dal pagamento dell’Irap dal 2022, al pari di coloro che aderiscono al regime forfettario e a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione.


